Musica e spettacolo vs Stato: le regole promesse stonano


In Italia la legislazione in fatto di musica è scarna e confusa. L’attività  musicale non è ancora diventata un sistema dal punto di vista normativo,  nonostante sia in essere, nei fatti. A causa di come si sviluppò la musica nel  secolo scorso, della mancanza di una visione organica della programmazione  e di  una legislazione disorganica, l’Italia vive una realtà drammatica.

Nel corso del Novecento solamente due leggi cercarono di dare una visione  sistemica del fatto musicale, il Regio Decreto n.438 del 1936 e la Legge n.800 del  1967, ma entrambe contribuirono invece a rendere il sistema ingessato,  composto da categorie chiuse e invalicabili.

Attualmente il sistema musicale italiano è normato principalmente dalla Legge n. 800 del 17 agosto 1967 e dal D. Lgs. 29 giugno 1996 n.367 , che distinguono due grandi categorie di soggetti: da un lato le quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, ovvero gli ex enti lirici, dall’altro i ventisette teatri di tradizione, le tredici istituzioni concertistico-orchestrali, oltre duecento società dei concerti, oltre 40 organismi di lirica ordinaria, i festival e i concorsi. Il limite però è visibile nel fatto che gli enti lirici sono così trasformati in fondazioni, come se soltanto gli enti più grandi avessero diritto di essere salvaguardati e regolamentati.

Non si è ragionato inoltre per oggetti, ma per soggetti. Ovvero il progetto non costituisce, come dovrebbe, il parametro in base al quale valutare l’entità della sovvenzione. Il regolamento per le attività musicali n.191 del 2001 prevedeva una triennalità nei contributi e della programmazione. Tuttavia nel 2002, un anno dopo, la triennalità è stata introdotta come opzione. Ciò significò il definitivo accantonamento del principio progettuale, perché ideare programmi e cartelloni annuali è di gran lunga meno faticoso che progettare per un triennio.

Un passo avanti verso un maggior riconoscimento dell’attività musicale italiana, soprattutto di quella degli enti più piccoli e provinciali, deve implicare il fatto che il legislatore si assuma l’impegno di stabilire norme che dettino solo principi generali e non paletti normativi-economici per condizionare il fatto musicale. Occorre quindi che dal basso, ovvero dalla società musicale si faccia partire la riforma per garantire un sistema che garantisca la progettualità dei soggetti e non i soggetti in quanto tali. L’operatore, d’altro canto, dovrebbe rinunciare ai privilegi e al corporativismo accumulato negli anni.

La legge n.800 del ’67, detta legge Corona, sembrò dare la svolta a una precedente legislazione confusa e contraddittoria. “Gli enti lirici sono dichiarati autonomi con personalità giuridica di diritto pubblico”, ma si vedrà poi che si tratta solo di una mera autonomia di facciata. La Commissione Centrale per la Musica, istituita dall’art. 3, ha in particolar modo l’onere di occuparsi dei contributi statali. Purtroppo, già prima dell’istituzione ufficiale delle Regioni nel 1970, causa di ogni male per molti ambiti della legge italiana, la legge Corona non fu rispettata in dei punti cardine, e tutto perché il conflitto tra le due opposte ragioni, il panregionalismo e il panstatalismo, divenne sempre più aspro.

Quasi venti anni dopo l’onorevole Lagorio propose e fece nascere la “legge madre” (in quanto prevedeva leggi “figlie” relative ai singoli settori dello spettacolo) n.163 del 30 aprile 1985, che istituì il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Immancabilmente i finanziamenti al FUS furono da subito inferiori rispetto a quelli promessi, senza contare l’inflazione della lira che contribuiva ad aumentare lo spread tra valore nominale e valore d’acquisto della moneta. In conclusione, non c’è nemmeno adesso certezza di stanziamenti, predeterminazione e soprattutto, è mancata l’indicizzazione annua del FUS.

Si potrebbe chiamare in causa l’aiuto di capitale privato, ma come può sedurlo “un’attività che lavora per la sopravvivenza e non per lo sviluppo?”. Il sovvenzionamento statale è sempre più scarso: il FUS nel 2006 ammontava a 375.301.000 euro, inferiore di 106.109.000 rispetto solo a due anni prima.

Dopo la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, quando si svolse la famosa Riforma del Titolo V, fu stabilito che le regioni istituissero un proprio fondo regionale (FUR), distinto dal FUS, “con l’obiettivo di incrementare i finanziamenti con una pianificazione regionale triennale”. Una soluzione al conflitto relativo alle competenze fra Stato e Regioni sarebbe bene che lo spettacolo venga visto come un bene unico, che vengano superate le competenze esclusive e cercando di co-gestire il FUS. Poste queste basi, si potrebbe attuare la riforma costituzionale anche al campo dello spettacolo.

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