Stupefacenti a scopo terapeutico, chi li produce in Italia?


Che determinate sostanze stupefacenti avessero proprietà terapeutiche già si sapeva. Come si sapeva che regioni come la Toscana, la Liguria e il Veneto hanno negli ultimi tempi provveduto a regolamentare l’uso degli stupefacenti e di sostanze psicotrope per fini di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Ciò che forse ancora in pochi sanno è quali soggetti in Italia siano autorizzati dalla legge a coltivare, importare, trattare, acquistare e vendere tali sostanze.

Come spiegato nel Testo Unico sulla droga (Dpr 309/1990), la legislazione italiana offre questa possibilità a enti e imprese, previa un’autorizzazione ministeriale che, come specificato nell’art.17, deve essere richiesta per «coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope». Da quest’obbligo, tuttavia, sono escluse le farmacie, per ciò che concerne l’acquisto di sostanze stupefacenti o dei preparati terapeutici basati su tali sostanze. Per quanto riguarda invece l’impiego, e cioè l’utilizzazione delle sostanze per la creazione di prodotti farmaceutici, è invece necessario essere in possesso anche dell’autorizzazione all’esercizio di officina farmaceutica, rilasciata alle aziende chimico-farmaceutiche dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

L’autorizzazione ministeriale è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere un altro tipo di attività, e cioè l’importazione e l’esportazione di tali sostanze. In quel caso, unitamente alla prima licenza, il richiedente dovrà ottenere una nuova e specifica autorizzazione (della durata non superiore ai sei mesi) che tenga conto degli accordi internazionali in materia di stupefacenti. Come stabilito dalla Convenzione Unica del 1961, i governi sono tenuti a fornire annualmente all’International Narcotics Control Board la previsione del fabbisogno di sostanze necessarie per l’intero anno successivo. Ciò obbliga le imprese intenzionate a importare sostanze stupefacenti a trasmettere ogni anno al Ministero della Salute (per le sostanze psicotrope la scadenza è triennale) una comunicazione con  le stime dei quantitativi da importare l’anno successivo.

L’autorizzazione concessa dallo Stato, che ha durata biennale ed è soggetta ad una tassa di concessione governativa, è subordinata al soddisfacimento di una serie di requisiti definiti dal Ministero, il principale dei quali è la garanzia morale e professionale del soggetto che rappresenta l’ente o l’impresa richiedente. Venendo meno tali garanzie, l’autorizzazione viene immediatamente revocata. Lo stesso, inoltre, avviene nei casi di incidente tecnico, furto, deterioramento, errori del personale addetto o nell’eventualità in cui i controlli della Guardia di Finanza – competente alla vigilanza insieme ai Ministeri della Salute e delle Politiche agrarie e forestali – accertino irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta o del trattamento delle sostanze stupefacenti.

I controlli, per tempistiche e modalità, sono estremamente rigidi, come rigido è il sistema di rilascio delle autorizzazioni. Nella domanda inoltrata agli organi competenti, il richiedente deve infatti specificare, tra le altre cose, anche l’indicazione del luogo in cui intende coltivare le sostanze stupefacenti, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, ma anche la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere dalla lavorazione.

È  bene specificare tuttavia che, come evidenziato dall’art. 26 del Testo unico, sul territorio italiano è vietata la coltivazione di determinate piante tra cui l’oppio, le foglie di coca e, soprattutto, «la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico». Nonostante tale divieto, comunque, il Ministro della Sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici. A questo proposito, è dello scorso luglio la notizia che il Ministro ha concesso l’autorizzazione, ancora unica in Italia, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra), costola del Ministero con sede a Rovigo, in Veneto.

Lì, su un’area complessiva di trecento metri quadrati, vengono coltivate in serie una discreta quantità di piantine: «Attualmente abbiamo l’autorizzazione a coltivare centocinquanta piante ogni tre mesi», ha spiegato il responsabile Gianpaolo Grassi che, consapevole del potenziale giro d’affari, si augura di poter iniziare a produrre cannabis in modo massiccio: «Con l’avallo del ministero, siamo pronti fin da subito a passare da una produzione a scopo di ricerca a una a scopo produttivo: significa quintuplicare la produzione, passando dagli attuali quattro chili ogni tre mesi, a venti chili. In questo modo saremmo in grado di soddisfare l’intera richiesta nazionale».

L’elenco degli enti e delle imprese autorizzate è pubblicato annualmente all’interno della Gazzetta Ufficiale. L’ultimo elenco disponibile, pubblicato nella G.U. numero 276 del 26 novembre 2012 e aggiornato allo scorso 30 settembre, offre la possibilità di capire quante siano oggi le imprese italiane autorizzate al trattamento di sostanze stupefacenti e psicotrope. Com’è ovvio, il numero decresce sensibilmente con il crescere della professionalizzazione richiesta (oltre che della sofisticazione delle strutture necessarie e delle procedure burocratiche da espletare): sono 409 le aziende autorizzate al commercio all’ingrosso (a fronte delle 387 registrate al 30 settembre 2011), 121 quelle autorizzate all’impiego (nel 2011 erano 115), e appena 12 (come lo scorso anno) le imprese che hanno la facoltà di fabbricazione (curiosamente tutte, ad eccezione della frusinate Biomedica Foscama Group, con sede in città del nord Italia).

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  1. Lopez

    Una bellissima pianta da coltivare, un esempio di insensatezza legislativa punire severamente anche la coltivazione di un sola pianta non sia sa perché!

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